Art. 8.
(Disposizioni finali e transitorie).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, con la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 4:

          a) sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi degli operatori professionali delle discipline bionaturali e per il riconoscimento dei titoli e dei diplomi equipollenti, conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge o in sede di prima attuazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

          b) sono stabiliti i criteri di valutazione dei periodi di inserimento maturati dagli operatori professionali delle discipline bionaturali a seguito dello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o strutture del settore prima della data di entrata in vigore della presente legge o in sede di prima attuazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

      2. In ogni caso, i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che dimostrano di avere svolto professionalmente le pratiche bionaturali previste dal comma 3 del presente articolo, per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività professionale di estetista bionaturale ai

 

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sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b). In caso di periodo inferiore, i medesimi soggetti sono autorizzati a continuare a svolgere professionalmente le predette pratiche fino alla maturazione del periodo di cinque anni al fine di essere equiparati ai soggetti abilitati ai sensi del citato articolo 3, comma 1, lettera b).

      3. In sede di prima attuazione della presente legge, le pratiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono individuate nelle attività di shiatsu, riflessologia, massaggio ayurvedico, massaggio cinese tui na-qigong, e tecnica cranio-sacrale. Con le procedure previste dall'articolo 4 sono individuate nuove pratiche da comprendere nell'attività professionale di estetista bionaturale tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche e in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di benessere e di qualità della vita, evitando sovrapposizioni rispetto alle attività di cui al periodo precedente.